Sedici avvisi di garanzia sono stati notificati questa mattina da carabinieri e polizia di Torre Annunziata, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. E’ il frutto delle indagini preliminari relative al crollo della palazzina di Via Rampa Nunziante il 7 luglio 2017 a Torre Annunziata.

A causare il crollo della palazzina furono i lavori di manutenzione straordinaria dell’appartamento al secondo piano dell’edificio. Lavori effettuati, si legge nella nota diffusa dalla Procura, “in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, tramite la demolizione di tramezzi divisori che, sovraccaricando il maschio murario al secondo piano, nonché indebolendo in  modo significativo detto maschio in quanto la compagine muraria veniva privata in più punti di elementi lapidei (pietre di tufo), cagionavano lo schiacciamento dei maschi murari che costituivano il muro perimetrale esterno a nord, prospiciente la ferrovia”.

Le indagini, per le quali la procura si è avvalsa della consulenza tecnica redatta dai professori Nicola Augenti e Andrea Prota, hanno disvelato il ruolo di direttore dei “lavori di fatto” rivestito dall'arch. Massimiliano Bonzani. Quest'ultimo, inoltre, insieme all'arch. Manzo Aniello e all'arch. Giacomo Cuccurullo (deceduto nel crollo) sono ritenuti dalla Procura responsabili del crollo (crollo preceduto dalla comparsa di lesioni lungo i paramenti oltre che nello spessore dei maschi murari), “in quanto – continua la Procura - nonostante la sussistenza di uno stato di dissesto evidente e di una situazione pericolosa dei luoghi a loro nota (anche in relazione alle loro conoscenze tecniche), ponevano e/o facevano porre in opera presidi di assicurazione (quali isolati puntelli metallici, "spallette" di mattoni pieni) chiaramente insufficienti al consolidamento delle strutture e, ignorando e/o sottovalutando tali segnali di pericolo imminente manifestatisi per tempo, non ponevano in essere le opere di assicurazione necessarie ad evitare il crollo, né disponevano o facevano disporre, segnalando la suddetta situazione di pericolo ai Vigili del Fuoco, lo sgombero dell'immobile, così da evitare il decesso di Giacomo Cuccurullo, Adele Laiola, Marco Cuccurullo, Giuseppina Aprea, Pasquale Guida, Anna Duraccio, Francesca Guida e Salvatore Guida”.

Ritenuto responsabile anche l’amministratore Roberto Cuomo, secondo la Procura “a conoscenza dell'illegittimità di tali lavori di manutenzione straordinaria e dell'esecuzione in corso dei medesimi, il quale ometteva di richiedere a Gerardo Velotto l'esibizione dei titoli abilitativi, nonostante diversi condomini avessero segnalato l'esecuzione di lavori di notevole rilevanza realizzati con martello pneumatico azionato per diverse ore del giorno e, conseguentemente, ometteva di verificare la portata degli stessi e di adottare i necessari provvedimenti a tutela della incolumità dei condomini e di terzi e /o di inoltrare la doverosa segnalazione agli organi competenti”.

Le indagini e la consulenza redatta dal prof. Alberto Coppola hanno permesso di accertare anche l'illegittimità dei lavori edilizi al primo piano - che però, sempre secondo la Procura “non hanno avuto alcuna rilevanza sul crollo” - ed al secondo piano.

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Ma c’è dell’altro. Dalle investigazioni sarebbe emerso “un allarmante quadro in ordine alle falsità ideologiche commesse dai proprietari degli appartamenti per attestare la legittimità urbanistica del palazzo e dei lavori da effettuarsi”. Secondo la Procura, l'arch. Massimiliano Bonzani - attualmente interdetto per dieci mesi dall’esercizio della sua professione . “ha reiteratamente attestato in atti a sua firma (SCIA, DOCFA, etc.) che il palazzo fosse legittimo dal punto di vista urbanistico, mentre l'intero fabbricato risulta realizzato in assenza di titolo abilitativo, risultando agli atti solo una licenza edilizia rilasciata in data 5.06.1957 per una villetta bifamiliare, composta da una piccola rimessa padronale, un piano rialzato con due vani e accessori e da un piano superiore con quattro vani; edificio completamente diverso da quello realizzato. Lo stesso dicasi per i proprietari Rosanna Vitiello, Ilaria Bonifacio, Aniello Manzo, Emilio Cirillo, Roberto Cuomo e Fortunato Massimiliano Lafranco, i quali nella S.C.I.A. del 23.03.2016 prot. N. 1564 attestavano falsamente che l'intervento riguardava un immobile legittimato in quanto realizzato giusta licenza edilizia cui è seguita regolare autorizzazione di Abitabilità n. 2613 del 25 maggio 1959; i medesimi, in concorso con Mario Cirillo, quale reale interessato e destinatario dell'appartamento formalmente promesso in vendita a Emilio Cirillo, e con l'arch. Bonzani, mediante tale falsa attestazione, nonché attestando falsamente che i lavori interessati dalle variazioni catastali erano terminati in data 18 marzo 2016, inducevano in errore in ordine alla corretta rappresentazione dello stato di fatto dell'immobile il funzionario del catasto che procedeva ad effettuare le variazioni catastali sulla base delle false attestazioni contenute nei DOCFA e nelle allegate planimetrie dello stato dei luoghi; attestazioni risultate mendaci atteso che da un controllo a campione effettato dall'Agenzia delle Entrate emergeva che lo stato dei luoghi non corrispondeva alle planimetrie allegate ai DOCFA in quanto gli appartamenti risultavano ancora strutturati e divisi come in data antecedente alla presentazione della relativa istanza di variazione”.

I reati di falso ideologico in atto pubblico sono state altresì contestati a Rita Buongiovanni, Giuseppe Buongiovanni, Donatella Buongiovanni, Roberta Amodio, “che – specifica la Procura - in qualità, dapprima, di promittenti venditori e, poi, di venditori dell'immobile interessato dal crollo in favore di Rosanna Vitiello, Ilaria Bonifacio, Aniello Manzo, Emilio Cirillo, Marco Cuccurullo, Roberto Cuomo e Fortunato Massimiliano Lafranco, attestavano falsamente nel contratto preliminare di vendita stipulato davanti al notaio Domenico di Liegro in data 20.07.2015 e nel contratto definitivo rogato il 21.04.2016 davanti al medesimo notaio, che l'intero fabbricato era stato realizzato in epoca antecedente al 1 settembre 1967 in conformità alla normativa vigente; attestazione non veritiera, atteso che l'intero fabbricato risulta realizzato in assenza di titolo abilitativo, risultando agli atti come detto solo una licenza edilizia rilasciata in data 5.06.1957 per una villetta bifamiliare, composta da una piccola rimessa padronale, un piano rialzato con due vani e accessori e da un piano superiore con quattro vani, edificio completamente diverso da quello realizzato, e che i dati indicati con riferimento alla licenza edilizia (25 maggio 1959 n. 2613) in realtà erano relativi alla autorizzazione alla abitabilità”.


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