Uno strumento utile che consente tramite autorizzazione scritta di demandare ad altri una azione che non si è in grado di svolgere per impedimenti vari. Con la delega un cittadino va ad incaricare un’altra persona ovviamente di fiducia,  che diventa quindi il delegato, di svolgere compiti in sua vece.

Una formula particolare che è stata inquadrata a livello normativo già nell’articolo 1387 del Codice Civile e che nel tempo si è evoluta: oggi le casistiche per le quali si può far ricorso ad una delega sono svariate e comprendono tanto gli uffici pubblici quanto diverse realtà private.
In alcuni casi è necessario fare ricorso a modelli predefiniti, come quando si ha a che fare con la Pubblica Amministrazione; in altri è sufficiente un semplice modello di delega generica che può essere stampato e riempito con i dati necessari. Si parla quindi dei dati anagrafici del delegante e di quelli del delegato. Deve poi essere specificato con estrema accuratezza l’oggetto della delega in questione e la motivazione che ha spinto a delegare.

È quest’ultima una operazione che deve essere condotta con la massima accuratezza soprattutto per determinate operazioni: si pensi ad esempio alla delega per ritirare determinati documenti. In questo caso è necessario che siano indicati numero e date che identificano il documento in questione.
Il tutto nasce per garantire comunque sicurezza massima anche per chi delega: il delegato dovrà avere con sé un documento di riconoscimento valido quando esegue l’operazione così da poter essere identificato con accuratezza.

Sono tantissimi i casi per i quali si può fare ricorso ad una delega generica: si pensi al ritiro di pacchi presso un ufficio postale ad esempio, o di documentazione di varia natura presso una Pubblica Amministrazione. Si può far ricorso ad una delega persino per demandare a qualcun altro l’incarico di prendere i figli all’uscita di scuola o per ritirare referti medici presso una struttura sanitaria.

Uno strumento di indubbia utilità pensato dal legislatore per semplificare la vita del cittadino che può, nei casi in cui sia impossibilitato ad eseguire determinate operazioni in prima persona, demandare ad altri l’incombenza.

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